martedì 25 ottobre 2011

Convenzione sui diritti dell'infanzia

La Convenzione sui diritti dell'infanzia è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990.
Ecco qua un sunto dei punti più importanti:


  • Per fanciullo si intende ogni essere umano che abbia un'età inferiore ai diciotto anni.

  • Gli stati si impegnano a rispettare tali diritti senza distinzione di razza, colore, sesso, religione, opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori.

  • In tutte le decisioni realtive ai fanciulli, il loro interesse deve essere una considerazione preminente.

  •  Gli stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori di dare al fanciullo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti lui riconosciuti da questa convenzione.

  • Ogni fanciullo ha diritto alla vita, ad un nome, ad una cittadinanza, a conoscere i genitori e ad essere allevato da essi.

  • Gli stati vigilano affinchè il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano che questa separazione è necessaria nell'interesse principale del bambino.

  • Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione.

  • Gli stati devono garantire il principio secondo cui entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per l'educazione del fanciullo e provvedere al suo sviluppo.

  • Gli stati devono tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, oltraggio, brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale.

  • Gli stati che ammettono l'adozione si devono accertare che sia rispettato l'interesse superiore del fanciullo.

  • Gli stati riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano l'autonomia e agevolino la loro partecipazioe alla viata di comunità.

  • Gli stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile  e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione.

  • Gli stati riconoscono il diritto all'educazione.

  • Gli stati riconoscono il diritto al gioco e al tempo libero, all'essere protetti contro lo sfruttamento economico e non essere costretti ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la salute o l'educazione.

  • Gli stati si impegnano al proteggere i fanciulli da ogni tipo di sfruttamento e violenza sessuale.

Per la versione integrale:
Unicef

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